Ove necessario (ed in particolare per le istanze ex art 31 co 3 D. L.vo 286/98) lo stato di famiglia può essere sostituto da un'autocertificazione.
Chi si avvale dell'autocertificazione si deve dichiarare consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)